Art. 3.
(Princìpi generali a salvaguardia
del pluralismo e della concorrenza).

      1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai princìpi di tutela della concorrenza nel mercato delle radiofrequenze di cui all'articolo 4, nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione di massa, nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.
      2. Sono previsti differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore

 

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di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.
      3. Sono previsti titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui al comma 2 e una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi.
      4. Sono previsti titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui al comma 2, rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri.
      5. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale è fatto divieto per gli operatori di rete di svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l'attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato. Il divieto di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l'obbligo di separazione contabile al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e di gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie.
      6. È sancito l'obbligo per gli operatori di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni
 

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di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti.
      7. I fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti.
      8. Tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi hanno diritto di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete.
      9. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea, si attiva in ogni sede affinché siano adottati standard tecnologici uniformi per la fruizione dei contenuti audiovisivi sulle diverse piattaforme tecnologiche e si adopera al fine di impedire che la presenza di diversi standard si traduca in barriere all'accesso dei contenuti.
      10. Sono previste specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legislazione vigente.